Art. 7.
(Decreto sull'ammissibilità
dell'azione collettiva).

      1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta: la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una mera verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui all'articolo 15.
      2. Decorsi novanta giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere,

 

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nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.
      3. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 2, designa il giudice relatore. Questi, entro sessanta giorni dalla designazione, presenta al collegio le proprie osservazioni; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
      4. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:

          a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze, il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

          b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione necessaria, i soggetti che vi appartengono ed i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che deve essere prodotta anche al curatore amministrativo;

          c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;

          d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni;

          e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

      5. Il decreto è comunicato, anche a mezzo posta elettronica o telefax, al convenuto e a tutti i candidati promotori della classe presso i difensori, i quali sono

 

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tenuti a trasmettere immediatamente alla cancelleria stessa una copia del decreto con attestazione di ricevuta.